Art. 4
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[1]La casa popolare non potra' essere venduta o locata se non a famiglie o a persone le quali abbiano una entrata complessiva non superiore alla somma che sara' stabilita nel regolamento previsto dall'articolo 27, e che non potra' in verun caso eccedere le lire tremilacinquecento.
[2]La concessione non sara' revocabile per le mutate condizioni economiche degli acquirenti o dei conduttori.
[3]I caratteri delle case popolari saranno determinati dal regolamento secondo il loro valore desunto principalmente dagli elementi di costo e dal prezzo di vendita o secondo la misura della pigione, tenendo conto anche della densita' della popolazione e dei valori locativi correnti nei singoli luoghi.
[4]Nel regolamento saranno determinate, per le costruzioni da farsi, le norme e le condizioni igieniche e sanitarie, i limiti degli stipendi, delle mercedi o proventi diversi dei minori impiegati, operai, salariati, piccoli esercenti e delle altre classi assimilabili a questi, ai quali le case sono destinate.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908
