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[1]((Saranno stabiliti nel regolamento, sia in rapporto al valore locativo netto, sia in rapporto alle condizioni edilizie ed igieniche, i criteri per determinare il carattere delle case popolari o economiche per ammetterle ai benefici della presente legge.

[2]Nel regolamento saranno inoltre stabilite le norme secondo le quali dovra' essere graduato il valore locativo netto di ciascuna abitazione od appartamento, corrispondente al reddito imponibile ai sensi della legge d'imposta sui fabbricati, depurato anche della spesa di assicurazione contro gl'incendi.

[3]Le modificazioni recate al valore locativo per una nuova revisione dell'imposta sui fabbricati, non avranno in nessun caso per effetto di far cessare prima del termine i benefici concessi dalla presente legge)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. 151 parole tolte, 110 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: La casa popolare non potra' essere venduta o locata se non a famiglie o a persone le quali abbiano una entrata complessiva non superiore alla somma che sara' stabilita nel regolamento previsto dall'articolo 27, e che non potra' in verun caso eccedere le lire tremilacinquecento.

tolto: La concessione non sara' revocabile per le mutate condizioni economiche degli acquirenti o dei conduttoriaggiunto: Saranno stabiliti nel regolamento, sia in rapporto al valore locativo netto, sia in rapporto alle condizioni edilizie ed igieniche, i criteri per determinare il carattere delle case popolari o economiche per ammetterle ai benefici della presente legge.

tolto: I caratteri delle case popolari saranno determinati dal regolamento secondo il loro valore desunto principalmente dagli elementi di costo e dal prezzo di vendita o secondo la misura della pigione, tenendo conto anche della densita' della popolazione e dei valori locativi correnti nei singoli luoghiaggiunto: Nel regolamento saranno inoltre stabilite le norme secondo le quali dovra' essere graduato il valore locativo netto di ciascuna abitazione od appartamento, corrispondente al reddito imponibile ai sensi della legge d'imposta sui fabbricati, depurato anche della spesa di assicurazione contro gl'incendi.

tolto: Nel regolamento saranno determinate, per le costruzioni da farsi, le norme e le condizioni igieniche e sanitarie, i limiti degli stipendi, delle mercedi o proventi diversi dei minori impiegati, operai, salariati, piccoli esercenti e delle altre classi assimilabili a questi, ai quali le case sono destinateaggiunto: Le modificazioni recate al valore locativo per una nuova revisione dell'imposta sui fabbricati, non avranno in nessun caso per effetto di far cessare prima del termine i benefici concessi dalla presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art4 · fonte del testo