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[1]((Il compratore puo' pagare il debito per l'acquisto)) della casa in rate annuali, semestrali, mensili, o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse e una quota di ammortamento del capitale ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale al prezzo della casa, e, in entrambi i casi, l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Societa' costruttrice.

[2]Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al valore della casa, nel periodo tra il contratto per la costruzione di essa e la effettiva consegna, si computano nel prezzo di acquisto.

[3]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1908, N. 5)).

[4]L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, quando ne sia autorizzata per decreto reale, ((si stipula presso Istituti nazionali di assicurazione sulla vita)).

[5]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1908, N. 5)).

[6]Le dette Societa' d'assicurazione sono anche autorizzate a stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualita' non ancora scadute.

[7]((L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza)).

Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1908

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. 73 parole tolte, 37 parole aggiunte in 6 capoversi.

Il compratore tolto: deve pagare il prezzo di acquisto aggiunto: puo' pagare il debito per l'acquisto della casa in rate annuali, semestrali, mensili, o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse …

tolto: La durata delle annualita' non dovra' superare 30 anni, e, in ogni caso, non dovra' protrarsi oltre il 65° anno di eta' del compratoreaggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1908, N. 5.

L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, quando ne sia autorizzata per decreto reale, si stipula presso Istituti nazionali tolto: che, non avendo scopo di speculazione, non distribuiscono dividendi ad azionisti aggiunto: di assicurazione sulla vita.

tolto: Le Societa' anonime di assicurazione, non mutue, che vogliano imprendere queste operazioni, dovranno costituire una sezione speciale e, detratte le spese generali determinate dal regolamento, assegnare il resto a beneficio degli assicuratiaggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1908, N. 5.

… se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualita' non ancora scaduteaggiunto: .

aggiunto: L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art5 · fonte del testo