Art. 5
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[1]((Il compratore puo' pagare il debito per l'acquisto)) della casa in rate annuali, semestrali, mensili, o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse e una quota di ammortamento del capitale ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale al prezzo della casa, e, in entrambi i casi, l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Societa' costruttrice.
[2]Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al valore della casa, nel periodo tra il contratto per la costruzione di essa e la effettiva consegna, si computano nel prezzo di acquisto.
[3]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1908, N. 5)).
[4]L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, quando ne sia autorizzata per decreto reale, ((si stipula presso Istituti nazionali di assicurazione sulla vita)).
[5]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1908, N. 5)).
[6]Le dette Societa' d'assicurazione sono anche autorizzate a stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualita' non ancora scadute.
[7]((L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
