Sulle case popolari
Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. Leggi il testo vigente →
L'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati e la riduzione delle tasse di registro di assicurazione sono limitate alle case costruite e agli atti compiuti entro 15 anni dalla pubblicazione di questa legge.
Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908
