Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. Leggi il testo vigente →

L'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati e la riduzione delle tasse di registro di assicurazione sono limitate alle case costruite e agli atti compiuti entro 15 anni dalla pubblicazione di questa legge.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art9 · fonte del testo