Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Qualora, per la trasformazione o ingrandimento, la casa perda il carattere di popolare o economica e acquisti un valore superiore al massimo legale, le concessioni nei riguardi tributari cesseranno di pieno diritto dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni o gli ingrandimenti)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
