[1]Discriminanti e maggiorazioni.

[2]E' esclusa dall'obbligo del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera e continua dei lavori. Il professionista ha il diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda, da parte del professionista, un impegno personale maggiore del normale. La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilita' puo' a seconda degli accordi col committente, essere espletata sia dal professionista che da persona di comune fiducia del medesimo e del committente ed in ogni modo, compensata separatamente a norma dell'articolo 18. Ove le contabilizzazioni siano espletate dal professionista, gli onorari relativi sono decurtati di un terzo, sempreche' allo stesso professionista spetti il compenso di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art21 · fonte del testo