[1]Applicazione della tabella A.

[2]Quando per l'esecuzione delle opere indicate nell'elenco il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento della opera dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera come indicato nella seguente tabella A. Per consuntivo lordo dell'opera s'intende la somma di tutti gli importi delle fatture e note delle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse avere fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art20 · fonte del testo