[1]Onorari per prestazioni parziali (Tabella B).

[2]Se le prestazioni professionali non comprendono il compimento totale dell'opera, ma si riferiscono ad alcune funzioni parziali, alle quali sia stato originariamente limitato l'incarico, la valutazione dell'onorario e' fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B aumentate del 25 per cento. Il computo viene fatto sull'importo consuntivo lordo dell'opera, o, in mancanza, sul suo attendibile preventivo. Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come e' detto sopra.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art22 · fonte del testo