[1]Onorari integrali per prestazioni incomplete (Tabella A).
[2]Gli onorari di cui alla tabella A sono dovuti integralmente anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 22 (tabella B), sempreche' la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B, non superi il valore di 0,20.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
