[1]Onorari per collaudi e liquidazioni.
[2]Qualora, al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico dell'opera da lui diretta e liquidata, incarico ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge, la relativa aliquota della tabella B verra' aumentata del 50 per cento; se gli sia affidata la sola liquidazione di opere eseguite da altri la relativa aliquota e' aumentata del 100 per cento.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
