[1]Onorari per collaudi e liquidazioni.

[2]Qualora, al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico dell'opera da lui diretta e liquidata, incarico ammissibile entro i limiti stabiliti dalla legge, la relativa aliquota della tabella B verra' aumentata del 50 per cento; se gli sia affidata la sola liquidazione di opere eseguite da altri la relativa aliquota e' aumentata del 100 per cento.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art24 · fonte del testo