[1]Anticipazioni spese ed onorari.

[2]Il professionista ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da eseguire. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresi' il diritto al pagamento fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale gia' eseguita. Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista all'atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della parcella. Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art13 · fonte del testo