[1]Prospetti e bilanci - Migliorie straordinarie.

[2]L'onorario per i prospetti riassuntivi degli elementi da portarsi a confronto nei bilanci di consegna o riconsegna (sommari del consegnato o riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e credito) sia per i beni stabili urbani che per gli impianti industriali e' valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate (art. 28, lettera c) oltre il 2 per cento sul canone lordo di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come ad esempio per stabili centrali di grandi citta', nel quale caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente). I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti criteri dell'art. 28 delle perizie estimative. Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l'onorario per le valutazioni dei debiti e crediti e' suscettibile di aumento fino al 50 per cento.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art33 · fonte del testo