[1]Onorari per stime di importi non compresi in tabella.
[2]Per importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a quelli delle corrispondenti prestazioni per importi di lire 500.000. Per importi superiori a lire 30.000.000 gli onorari sono stabiliti mediante accordi fra le parti.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
