[1]Onorari per stime di importi non compresi in tabella.

[2]Per importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a quelli delle corrispondenti prestazioni per importi di lire 500.000. Per importi superiori a lire 30.000.000 gli onorari sono stabiliti mediante accordi fra le parti.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art29 · fonte del testo