[1]Analisi chimiche.

[2]Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico deve essere corrisposto un minimo di lire 1500. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 28 febbraio 1994, n. 250

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Il D.M. 28 febbraio 1994, n. 250 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono cosi' variate: 1) l'indennita' prevista dall'art. 6, terzo comma, e' fissata in lire 840; 2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, e' stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo; 3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo; 4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 e' stabilito in lire 25.000".

Testo vigente dal 12 maggio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1957 al 12 maggio 1994. .

Analisi chimicheaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.M. 28 febbraio 1994, n. 250

    Il D.M. 28 febbraio 1994, n. 250 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono cosi' variate: 1) l'indennita' prevista dall'art. 6, terzo comma, e' fissata in lire 840; 2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, e' stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo; 3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo; 4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 e' stabilito in lire 25.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art42 · fonte del testo