Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' in facolta' del professionista o del committente richiedere al Consiglio dell'Ordine la revisione e la liquidazione della specifica. In tal caso dovranno essere presentati tutti quegli elaborati e documenti che il Consiglio dell'Ordine riterra' opportuni, onde poter emettere giudizio in proposito. Il presidente dell'Ordine comunichera' al richiedente il risultato della revisione e della liquidazione. All'Ordine, per ogni revisione o liquidazione di specifica, e' dovuto, oltre le eventuali spese, un contributo dell'uno per cento sull'onorario liquidato, con un minimo di lire 500 a carico del richiedente. Nulla e' dovuto all'Ordine, a cui carico sono anche le eventuali spese quando la richiesta di revisione o liquidazione e' fatta dalla autorita' giudiziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art10 · fonte del testo