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E' in facolta' del professionista o del committente richiedere al Consiglio dell'Ordine la revisione e la liquidazione della specifica. In tal caso dovranno essere presentati tutti quegli elaborati e documenti che il Consiglio dell'Ordine riterra' opportuni, onde poter emettere giudizio in proposito. Il presidente dell'Ordine comunichera' al richiedente il risultato della revisione e della liquidazione. All'Ordine, per ogni revisione o liquidazione di specifica, e' dovuto, oltre le eventuali spese, un contributo dell'uno per cento sull'onorario liquidato, con un minimo di lire 500 a carico del richiedente. Nulla e' dovuto all'Ordine, a cui carico sono anche le eventuali spese quando la richiesta di revisione o liquidazione e' fatta dalla autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art10 · fonte del testo