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Gli onorari debbono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non puo' esprimersi in voci tabulate o in valore, o sulle quali il tempo concorre come elemento precipuo. In particolare sono da computarsi a vacazione, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a discrezione, a tabella e a percentuale:

  • a)i prelievi di campioni;
  • b)i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di carattere chimico;
  • c)le competenze per le trattative con le autorita', le pratiche relative ad accertamento e a deposito, i convegni informativi e simili;
  • d)le perizie ed inventari, il cui oggetto non superi il valore di lire 250.000.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art13 · fonte del testo