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Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto e' dovuto al professionista, per l'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese di laboratorio, escluse le ricerche specifiche che richiedono reattivi speciali o particolari competenze, i disegni, i progetti, le spese di cancelleria, di copisteria, ecc., strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Al professionista sono dovuti pero' a parte ed in aggiunta agli eventuali compensi a rimborso, di cui agli articoli 11 e 12 e le vacazioni, di cui all'art. 13, ridotte del 50 per cento, i rimborsi per speciali reattivi, per l'impianto pilota, o per speciali impianti sperimentali di laboratorio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art21 · fonte del testo