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Agli effetti di quanto e' disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:
- a)compilazione del progetto sommario o studio dell'impianto, ovvero calcolo di massima della macchina o del congegno, in modo di individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi o di una relazione;
- b)compilazione del preventivo sommario;
- c)compilazione del progetto esecutivo con i disegni di insieme in numero e in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
- d)compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
- e)esecuzione dei particolari costruttivi;
- f)assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
- g)direzione od alla sorveglianza dei lavori con visite periodiche, nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per la attuazione dell'opera progettata nelle varie sue fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- h)eventuali prove di laboratorio o di officina;
- i)operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
- l)liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali. A ciascuna di queste finzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nella allegata tabella B, intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario, se redatti dallo stesso professionista.
Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
