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Al committente spetta di diritto, salvo particolari pattuizioni, una sola copia degli elaborati riferentisi all'incarico commesso. Il professionista deve fornire al committente solo quei dati, notizie ed atti, implicitamente compresi negli onorari esposti in parcella.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art8 · fonte del testo