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Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprieta' intelletuale su lavori originali, su progetti, su formule chimiche o su processi chimici, o quanto altro rappresenti l'opera del chimico, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti di autore, conformemente alle leggi. La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprieta' intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenuti in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art9 · fonte del testo