L'applicazione della presenti disposizioni non deve in alcun modo interferire con l'applicazione di quelle speciali emanate dal Governo di qualsiasi Stato, relativamente ad altri fanali di posizione ed a segnali da usarsi a bordo della navi da guerra, delle navi naviganti in convoglio e degli idrovolanti in acqua, ne' con l'uso di segnali di riconoscimento adottati da armatori, che siano stati approvati dai rispettivi, Governi e debitamente registrati e pubblicati. Quando un Governo interessato ritiene che una nave da guerra o un'altra nave militarizzata o un idrovolante in acqua di speciale costruzione o impiego non possa pienamente ottemperare ad una delle presenti disposizioni per quanto riguarda il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilita' del fanali o dei segnali senza disturbare le funzioni militari della nave o dell'idrovolante, tale nave o idrovolante deve attenersi alle altre disposizioni concernenti il numero, la posizione, la portata o il settore di visibilita' dei fanali o dei segnali che il. Governo interessato abbia giudicato atte a consentire un'osservanza quanto piu' stretta possibile delle presenti disposizioni nei riguardi di detta nave o idrovolante.

Testo vigente dal 27 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-31;107~art13 · fonte del testo