Le navi o gl'idrovolanti in acqua, se necessario allo scopo di attirare l'attenzione, possono mostrare, in aggiunta ai fanali che sono tenuti a portare in base alle presenti disposizioni, un fanale a lampi o a fare uso di segnali detonanti o di qualsiasi altro efficace segnale acustico che non possa essere confuso con alcun altro segnale autorizzato in altri punti delle presenti disposizioni.
Testo vigente dal 27 aprile 1954
