Le navi o gl'idrovolanti in acqua, se necessario allo scopo di attirare l'attenzione, possono mostrare, in aggiunta ai fanali che sono tenuti a portare in base alle presenti disposizioni, un fanale a lampi o a fare uso di segnali detonanti o di qualsiasi altro efficace segnale acustico che non possa essere confuso con alcun altro segnale autorizzato in altri punti delle presenti disposizioni.

Testo vigente dal 27 aprile 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-03-31;107~art12 · fonte del testo