Fermo restando quanto stabilito dalle presenti disposizioni una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta. Una nave che si avvicina ad un'altra venendo da una direzione di piu' di dite rombi di bussola (22°,5) a poppavia del traverso di quest'ultima - che si trova cioe', relativamente alla nave che sta raggiungendo in posizione tale che di notte non potrebbe scorgere alcuno dei fanali laterali di quest'ultima - deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra. Nessun ulteriore cambiamento nei rilevamento fra le due navi potra' far considerare la nave che raggiunge l'altra come una nave che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti disposizioni od esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta, fino a che non l'abbia oltrepassata o scapolata. Se la nave, che ne raggiunge un'altra non puo' stabilire con certezza se si trova a proravia o a poppavia di questa direzione rispetto all'altra nave, essa, in caso di dubbio, deve considerarsi come una nave che ne raggiunge un'altra e lasciare a questa libera la rotta.
Testo vigente dal 27 aprile 1954
