Nulla di quanto e' prescritto dalle presenti disposizioni puo' esonerare una nave, il suo proprietario, il suo comandante ed il suo equipaggio dalle conseguenze di qualsiasi negligenza nel portare i fanali o i segnali prescritti o nel mantenere il dovuto servizio di vedetta o nell'attenersi alle precauzioni richieste dalla pratica ordinaria degli uomini di mare o dalle speciali circostanze del caso.
Testo vigente dal 27 aprile 1954
