[1]Trasferimenti attraverso non residenti (articolo 2 decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)

[2]1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 294, comma 5, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del Capo della Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso delegata:

  • a)agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e agli altri operatori finanziari di cui all' articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del medesimo decreto, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 18, comma 1, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
  • b)ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui agli articoli 1, comma 2, lettera pp), e 20 del medesimo decreto. 2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art160 · fonte su Normattiva