[1]Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni (articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

[2]1. I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacita' contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attivita' economica. 2. I comuni possono altresi' segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori. 3. Nelle segnalazioni deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti ai quali i dati e le notizie si riferiscono. Qualora il numero di codice fiscale non sia noto al comune, devono essere indicati, per ciascun soggetto, gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1. 4. Le modalita' e i termini delle segnalazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art9 · fonte su Normattiva