[1]Scritture contabili degli esercenti arti e professioni (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
- a)il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
- b)le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
- c)gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. 2. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. 3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
