[1]Scritture contabili degli enti non commerciali (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. 2. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 151, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 3. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 154 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a euro 15.493,71, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 23 secondo le seguenti modalita':

  • a)annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Entro la stessa data e secondo le stesse modalita' devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;
  • b)annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 88 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, arte o professione, dovra' essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4;
  • c)conservare, ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art27 · fonte su Normattiva