[1]Divieto della doppia imposizione (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. 2. L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art273 · fonte su Normattiva