[1]Divieto della doppia imposizione (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. 2. L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
