[1]Plafond IVA - Lettere di intento illegittime (articolo 1, commi 1079, 1080 e 1081, legge 30 dicembre del 2020, n. 178)
[2]1. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l'amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 46, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e conseguenti attivita' di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 159, 161, da 276 a 279, da 283 a 286, 293, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime. 2. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1 diano esito irregolare, al contribuente e' inibita la facolta' di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. 3. Considerato il disposto di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilita' ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lett. d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
