[1]Disposizioni comuni applicabili (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

[2]1. Per quanto non e' diversamente disposto dal presente testo unico si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898. 2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 6, comma 4, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art297 · fonte su Normattiva