[1]Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata (articolo 4, commi 1 e dal 3 al 7, decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)

[2]1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente puo' essere accettata ovvero modificata dal contribuente. 2. La dichiarazione precompilata e' presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:

  • a)all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
  • b)al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
  • c)a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 66, presentando anche la relativa documentazione. L'attivita' di verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, lettera c), sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilita' ai fini di quanto previsto dall'articolo 69 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Il contribuente puo' avvalersi della facolta' di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre di ciascun anno senza che questo determini la tardivita' della presentazione. 4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 84, entro il 7 luglio, con le modalita' indicate al comma 2, lettere a) e c). Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalita' ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, puo' essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 66. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata. 7. I termini di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche' quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art68 · fonte su Normattiva