[1]Uffici competenti (articolo 12 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione, nonche' per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
