[1]Uffici competenti (articolo 12 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

[2]1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione, nonche' per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art306 · fonte su Normattiva