[1]Decadenza dell'azione dell'Amministrazione finanziaria (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 17 e 18 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al predetto decreto legislativo n. 123 del 2025, si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall'articolo 23 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 299, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. 3. Salvo quanto disposto nel comma 2, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
- a)dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
- b)dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025; dalla data della notificazione della decisione delle corti di giustizia tributaria ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 43 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
- c)dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, se si tratta di imposta suppletiva. 4. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 3, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. 5. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nell'articolo 299, comma 4. 6. Le sanzioni amministrative devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. 7. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
