[1]Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 14-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
[2]1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 322, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta. 3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le somme dovute, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 322, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, la sanzione e' applicata nella misura di cui all'articolo 69-viciesquinquies, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
