[1]Valutazione delle merci destinate alla rivendita e delle materie prime (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

[2]1. Le merci destinate alla rivendita nonche' le materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, raggruppati ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si valutano in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate nell'anno precedente ai fini dell'IVA 2. I prodotti destinati alla vendita si valutano in base al prezzo medio delle cessioni registrate nell'anno precedente ai fini dell'IVA, diminuito del trenta per cento. 3. In mancanza delle registrazioni di cui ai commi precedenti la valutazione e' fatta in base al valore normale nell'ultimo semestre dell'anno precedente, diminuito del trenta per cento per i prodotti destinati alla vendita. 4. I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. I beni di cui ai commi da 1 a 4 esistenti presso le stabili organizzazioni dei soggetti indicati all'articolo 30, comma 1, lettera d), diversi da quelli prodotti o acquistati dalla stabile organizzazione, si valutano, se destinati ad essere impiegati nella produzione, in base al valore accertato in dogana all'atto dell'importazione o, in mancanza, in base al valore normale alla data di importazione, se destinati alla vendita o alla rivendita, secondo i criteri indicati nei commi 2 e 3. 6. Per gli immobili destinati alla vendita o alla rivendita valgono le disposizioni dell'articolo 32.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art34 · fonte su Normattiva