[1]Modalita' di pagamento. (articolo 15-bis decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)
[2]1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 353 e 360 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 9 del medesimo testo unico, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalita' di pagamento in ragione della tipologia di tributo. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di versamento.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
