[1]Registro dei beni ammortizzabili (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui all'articolo 19, comma 1, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 2. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. 3. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma 2 le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'articolo 111, commi da 16 a 22, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. 4. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 111, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. 5. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'articolo 111, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
