[1]Certificazione tributaria (articolo 36 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
[2]1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione, sempreche' hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione. 2. La certificazione tributaria puo' essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresi' rilasciati il visto di conformita' di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a),e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale, l'asseverazione di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b) e il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attivita' indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali e' stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:
- a)non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 254, comma 2, e 285, in materia di accertamenti induttivi;
- b)in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, concernenti il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell'articolo 94 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
