Art. 142-bis
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1989
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - PARTICOLARITA' - ATTRIBUZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO, IN CASO DI MANCATO RICORSO AL PREFETTO E CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI EMISSIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, DELLA ORDINANZA-INGIUNZIONE, DI EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO - RITENUTA PRECLUSIONE, ANCHE RIGUARDO ALLA SOSPENSIONE DI QUESTO, DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEGLI ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI, CON INCIDENZA, OLTRE CHE SUL DIRITTO DI DIFESA, SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - RIAFFERMATA ESPERIBILITA', NEL CASO, DEL DIRITTO DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, dovendo escludersi in base alla giurisprudenza della Corte che il mancato preventivo ricorso al prefetto precluda l'azione giudiziaria. - S. n. 255/1994. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 23 legge 122/1989art. 18 legge 689/1981art. 24 legge 122/1989art. 142 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 22 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - PARTICOLARITA' - CONTROLLO, DA PARTE DEL PREFETTO, ANCHE IN MANCANZA DI APPOSITO RICORSO DELL'INTERESSATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO, SULLA REGOLARITA' DELLE CONTESTAZIONI DEGLI ORGANI ACCERTATORI E DELLE RELATIVE NOTIFICAZIONI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' RISPETTO ALLA COMUNE DISCIPLINA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto - come gia' affermato dalla Corte - e' privo di riflessi sul piano della costituzionalita' che il riesame della contestazione, in sede amministrativa, generalmente effettuato d'ufficio, venga in alcuni casi subordinato dalla legge all'istanza dell'interessato dato che cio' che la Costituzione assicura e' soltanto l'azione giurisdizionale, peraltro anch'essa esperibile in via d'azione. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 23 legge 122/1989art. 142 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 24 legge 122/1989
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO - PARTICOLARITA' - POSSIBILE PREDISPOSIZIONE, IN CASO DI MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO DELL'INTERESSATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO, E SENZA, QUINDI, EMISSIONE, DA PARTE DEL PREFETTO, DELLA ORDINANZA-INGIUNZIONE, DELLA CARTELLA ESATTORIALE - RITENUTA PRECLUSIONE, ANCHE RIGUARDO ALLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DELL' AZIONE GIUDIZIARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA COMUNE DISCIPLINA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE, AVENDO IL TRASGRESSORE, ANCHE NELL'IPOTESI 'DE QUA', IL DIRITTO DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO - CARATTERE MERAMENTE INTERPRETATIVO DEI DUBBI CHE DI CONSEGUENZA POSSONO PORSI CIRCA I TERMINI E LE MODALITA' DA OSSERVARSI PER L'ESPERIMENTO NEL CASO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, in mancanza di una specifica disciplina circa i termini e le modalita' da osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso le cartelle esattoriali - una volta escluso dalla giurisprudenza della Corte che nel caso in cui dopo la notifica del verbale di contestazione l'interessato non si sia avvalso del rimedio del ricorso amministrativo sia impedita la tutela giurisdizionale - spetta al giudice dinanzi al quale l'azione e' proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il 'quomodo' ed il 'quando' della sua esperibilita' affinche' la tutela risulti assicurata nella sua pienezza, con la conseguenza che i quesiti formulati dalle ordinanze di rinvio finiscono con l'essere di carattere meramente interpretativo. - S. nn. 255/1994 e 311/1994. red. S.P.
Riguarda ancheart. 18 legge 689/1981art. 24 legge 122/1989art. 142 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 23 legge 122/1989art. 22 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA E MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVISIONE CHE IL VERBALE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO - ESPERIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RITENUTA ESCLUSIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Superando un precedente indirizzo orientato nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, la giurisprudenza piu' recente della Corte, salvo qualche eccezione, si e' andata consolidando nel senso opposto, secondo cui, salvo che non ricorrano "esigenze d'ordine generale e superiori finalita' di giustizia", la tutela giudiziaria non puo' essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi, con la conseguente incostituzionalita' di norme che prevedono preclusioni o decadenze per il mancato esperimento di quei rimedi. In questo ordine di idee, in altre sentenze si e' ritenuto, in via interpretativa, che quando, nonostante la previsione di ricorsi amministrativi, non siano comminate in modo espresso, come conseguenza del loro mancato esperimento, la preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza dalla stessa, questa debba ritenersi implicitamente consentita come diretta applicazione dell'art. 24 Cost., cui l'intero sistema della garanzia deve essere adeguato. Pertanto - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - deve dirsi con la sola, delle possibili interpretazioni, conforme a Costituzione, che ai sensi dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122, secondo cui il sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione in mancanza del pagamento in misura ridotta ovvero del ricorso al Prefetto costituisce titolo esecutivo, il mancato preventivo esperimento del ricorso al Prefetto non preclude la tutela giudiziaria ne' la fa decadere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122). - Sulla linea del precedente indirizzo, nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto: S. n. 186/1972; 130/1970. Per il recente e attuale orientamento, invece, con pronunce di incostituzionalita', S. nn. 406/1993; 15/1991 e 530/1989, con pronunce interpretative, S. nn. 781/1988 e 693/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 22 legge 122/1989
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - INVIO AL PREFETTO PER IL RIESAME D'UFFICIO E LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE RITENUTA ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI PROPORRE OPPOSIZIONE AVANTI AL PRETORE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Premesso che il riesame, da parte dell'autorita' prefettizia, della contestazione relativa ad infrazione al codice della strada non e' stato eliminato, come affermato dal giudice 'a quo', ma, anziche' d'ufficio, consegue al ricorso dell'interessato avverso il relativo verbale di accertamento, il mancato esercizio della suddetta facolta' di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non preclude all'interessato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo', la possibilita' di proporre opposizione avanti al pretore, come gia' ritenuto dalla Corte con interpretazione adeguatrice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 142, quinto comma, e 142 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). - S. n. 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 142 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 24 legge 122/1989
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità: a) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal…
ECLI:IT:COST:1995:315 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione: a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142, quinto comma, e 142- bis del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificati dalla legge 24 marzo 1989 n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indica…
ECLI:IT:COST:1994:311 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara…
ECLI:IT:COST:1994:255 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art142bis · fonte su Normattiva