Art. 11
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[2]Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purche' in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonche' i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.
[3]In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di eta', salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.
[4]Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 15 gennaio 1942 · versione 0 su Normattiva