Art. 11

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[1](Art. 42, R. D. 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, Legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5 - 1° e 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706).

[2]Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purche' in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonche' i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

[3]In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di eta', salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

[4]Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 15 gennaio 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art11 · fonte su Normattiva