Art. 34

[1](Art. 22 e 23, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

[2]I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell'esercizio.

[3]Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art34 · fonte su Normattiva