Art. 63

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[1]Art. 14. - 1° e 2° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703).

[2]Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennita'.

[3]Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennita', ricorra, secondo la facolta' conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

[4]Per il procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

[5]L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 15 luglio 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art63 · fonte su Normattiva