Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE - GRAVAMI AVVERSO LE DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI - PROCURATORE GENERALE - TERMINE DI NOVANTA GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PRINCIPALE - LEGITTIMITA' - DIVERSITA' DI POSIZIONE RISPETTO A QUELLA DEL PENSIONATO.
Gli aspiranti alla giusta pensione sono da reputarsi meritevoli di un trattamento piu' favorevole rispetto a chi, come il Procuratore Generale della Corte dei Conti, contesti con la propria azione la legittimita' del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza e, pertanto, la declaratoria di illegittimita' delle norme che prescrivevano, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni da parte degli aventi diritto al trattamento suddetto (Sent. n. 8 del 1976), il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, non puo' essere reiterata riguardo a quelle che consentono il permanere del termine di decadenza per il solo ricorso principale del P.G., tenendo anche conto del fatto che, identificandosi il relativo dies a quo con la registrazione da parte della Corte del provvedimento di concessione della pensione, esso riesce di agevole cognizione per l'organo legittimato e che la durata del termine stesso consente un adeguato spatium deliberandi.
sentenza 91/1984massima n. 10128 Riguarda ancheart. 72 r.d. 1038/1933art. 76 r.d. 1038/1933
CORTE DEI CONTI - RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI - R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 63; R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038, ART. 72; R.D.L. 3 MARZO 1938, N.680, ART. 60 - PROPOSIZIONE DEL RICORSO - TERMINE PERENTORIO - DECORRENZA DALLA DATA DI COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - NATURA DEL DIRITTO E NATURA NON AUTORITATIVA DEL PROVVEDIMENTO - NON GIUSTIFICANO LA PREVISIONE DI UN TERMINE (NON PREVISTO NEL GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER QUANTO CONCERNE IL DIRITTO ALLO STIPENDIO) - DIFETTO DI RAZIONALITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI TRA LORO ASSIMILABILI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Il diritto a pensione dei pubblici dipendenti va collocato nel piu' ampio quadro delle prestazioni patrimoniali a carico dell'Amministrazione, da esse corrisposte sia a titolo di remunerazione del servizio svolto dall'impiegato, sia, dopo la cessazione del servizio, come corresponsione periodica e vitalizia di una somma di danaro. Tali prestazioni sono oggetto di diritti soggettivi di natura patrimoniale, e il provvedimento amministrativo che le riconosce o le esclude e' privo di ogni carattere autoritativo, perche' si limita ad accertare i presupposti stabiliti dalla legge, in ordine sia alla loro spettanza sia alla determinazione del relativo ammontare. Esse trovano tutela giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa per quel che riguarda il diritto allo stipendio, dinanzi alla Corte dei conti per il diritto al trattamento di quiescenza. Nei loro riguardi non vale, per i ricorsi al Consiglio di Stato, il termine di decadenza previsto in via generale dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. Non trova giustificazione, pertanto, l'analogo termine di decadenza previsto per i ricorsi alla Corte dei conti dagli artt. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214,72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 60 del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, non essendovi alcun valido motivo per differenziare, dal punto di vista della tutela, i diritti patrimoniali nascenti in costanza del rapporto d'impiego pubblico, da quelli che invece sorgono dalla cessazione del servizio ed attengono al trattamento di quiescenza del dipendente. Dette disposizioni sono quindi costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui statuiscono, per la proposizione dei ricorsi in materia pensionistica, un termine perentorio di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.
sentenza 8/1976massima n. 8151 Riguarda ancheart. 60 r.d.l. 680/1938art. 72 r.d. 1038/1933
PENSIONI - PENSIONI ORDINARIE A CARICO TOTALE O PARZIALE DELLO STATO - T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 63 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - DECORRENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. (LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ART. 109).
Con l'art. 3 della Costituzione non e' compatibile l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione di pensioni ordinarie a carico totale o parziale dello Stato, possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Non appare giustificata infatti, sul piano logico giuridico, ne' rispondente ad esigenze etico sociali, la disparita' di trattamento derivante da detta norma in confronto della diversa normativa, ben piu' favorevole agli interessati, vigente in materia di pensioni di guerra per l'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313. La disciplina preveduta dal ricordato art. 63 importa certezza, o quanto meno decurtazione, del termine legale in danno degli aventi diritto a richiedere la tutela giurisdizionale contro la liquidazione della pensione di quiescenza o privilegiata che si pretenda illegittima o avverso il rifiuto di essa. E cio' nei confronti di soggetti i quali, per la presentazione del ricorso, si avvalgano del servizio postale, in situazioni non diverse da quelle che legittimano l'uso di tale mezzo nei giudizi concernenti pensioni di guerra, ai sensi delle disposizioni sopra citate. D'altra parte e' indubbio che in entrambe le ipotesi il termine perentorio svolge identica funzione, in quanto preordinato al verificarsi della decadenza dall'esercizio del diritto a ricorrere, al fine generale della certezza degli atti della pubblica amministrazione, e che ove il termine stesso decorra inutilmente, il ricorso presentato intempestivamente e' colpito dalla sanzione della irricevibilita'. Ma nei giudizi concernenti pensioni ordinarie, cosi' come in quelli relativi a pensioni di guerra, la presentazione dei ricorsi non incide direttamente sugli oneri processuali di soggetti che abbiano il potere di interloquire nei giudizi medesimi e non ne condiziona l'esercizio. In particolare, non risulta aver rilevanza alcun interesse che si palesi direttamente subordinato alla ricezione, nel termine di novanta giorni sopra ricordato, del ricorso concernente una pensione ordinaria, e possa giustificare il piu' rigoroso criterio adottato per l'accertamento della sua decorrenza rispetto all'analogo caso in materia di pensioni di guerra.
Riguarda ancheart. 109 legge 313/1968