Art. 65
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 9 agosto 1984. Leggi il testo vigente →
[2]Spetta alla Corte a Sezioni riunite la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto d'impiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 9 agosto 1984 · versione 0 su Normattiva