Art. 65

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[1](Art. 28 - 2° comma - Legge 25 giugno 1908, n. 290; art. 2, R. D. 5 settembre 1909, n. 652; art. 14 - ultimo comma - R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 aggiunto dall'art. 8 del R. D. 30 dicembre 1923, numero 3084; art. 14 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Spetta alla Corte a Sezioni riunite la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto d'impiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 9 agosto 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art65 · fonte su Normattiva