Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026. Leggi il testo vigente →
Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il ((Presidente della Provincia)) e i sindaci interessati. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza.
Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026 · versione 4 su Normattiva