Art. 11
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La provincia puo' autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 23 giugno 2026 · versione 0 su Normattiva