Art. 48
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Ciascun Consiglio provinciale e' composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed i segretari. In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta. Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva