Art. 31

[1]Biglietti gratuiti per i grandi invalidi

[2](articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

[3]1. L'imposta non e' dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra e ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli. 2. Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identita' personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art31 · fonte su Normattiva